In alcuni recenti interventi (ndr: "Uscire dall'Europa si può" e "Euro, lasciate ogni speranza o voi che entrate"),
mi sono chiesto se uscire dall’Euro e dall’Europa fosse davvero
impossibile. Uscire è possibile, ne ho concluso. Ma, rispondendo a
quest’ultima domanda, un’altra ne è immediatamente seguita: ed entrarne?
Come siamo entrati in Europa e, soprattutto, era possibile entrarvi nel modo in cui lo abbiamo fatto?
L’adattamento dell’ordinamento italiano al diritto dell’Unione europea è
avvenuto senza mai modificare formalmente la nostra Costituzione.
Diversamente, le sempre più penetranti cessioni di sovranità sono avvenute attraverso una lettura “forzata” dell’art. 11 della Costituzione, avallata dalla Corte Costituzionale. L’art. 11 Cost.,
in realtà, si limita a dichiarare che l’Italia «consente, in condizioni
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni».
L’adattamento ai trattati avviene, in concreto, attraverso l’ “ordine di esecuzione”, il quale solitamente è contenuto nella legge di autorizzazione alla ratifica: i trattati, pertanto, entrano nell’ordinamento italiano assumendo il rango della fonte che ha dato loro esecuzione ossia la legge ordinaria. Così è avvenuto con il Trattato di Lisbona,
ultimo passo, nel processo di integrazione europea, al quale è stata
data esecuzione con legge ordinaria (L. 2 agosto 2008, n. 130). Nel
nostro Paese, pertanto, i trattati internazionali – ivi compresi quelli
relativi all’Unione Europea – dovrebbero avere semplice rango di legge
e, come tali, non potrebbero mai essere in contrasto con la
Costituzione. In altri Stati europei le cose stanno diversamente.
In Francia, ad esempio, è previsto espressamente che «les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois» (art. 55). In Germania, invece, la ratifica del Trattato di Lisbona è avvenuta attraverso l’adozione di due leggi costituzionali, le quali sono state, peraltro, sottoposte al controllo della Corte Costituzionale tedesca in quanto ritenute in contrasto con la Costituzione. L’art. 23 della Costituzione tedesca prevede esplicitamente la partecipazione della Repubblica federale tedesca «allo sviluppo dell´Unione europea», ferma la presenza di una serie di “controlimiti” all’applicazione del diritto comunitario, il cui fondamento è, in particolare, il principio democratico, il quale deve sempre essere rispettato.
Rispetto ai meccanismi previsti da Paesi quali Francia e Germania, l’Italia aveva, evidentemente, due problemi fondamentali: da un lato, l’assenza di una espressa previsione costituzionale avente ad oggetto i rapporti con l’Unione europea; dall’altro, la natura di legge ordinaria con cui si è sempre proceduto a dare applicazione ed esecuzione ai trattati internazionali. Che l’art. 11 Cost. non fosse sufficiente a garantire una “copertura” al diritto comunitario, lo stesso legislatore ne è stato consapevole, tanto da modificare, con una legge costituzionale (L. n. 3/2001), l’art. 117 Cost., dedicato ai rapporti tra Stato e Regioni, disponendo che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Si tratta, in realtà, di una disposizione che non risolve e non garantisce un fondamento costituzionale ai trattati, tanto che, ancora oggi, la Corte Costituzionale continua ad argomentare il principio del “primato” del diritto comunitario sul diritto interno sulla base dell’art. 11 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 248/2007).
Nei rapporti con l’Unione Europea, è l’art. 11 Cost. che esclude che la norma comunitaria possa limitarsi a valere quale “legge ordinaria” nel nostro ordinamento. A partire, infatti, dalla sentenza Granital del 1984, la teoria “dualistica” ha consentito di sostenere che le norme comunitarie sono estranee al sistema italiano delle fonti ed assumono forza giuridica ad esse attribuita nell’ordinamento di origine (l’ordinamento italiano e quello europeo sarebbero «autonomi e distinti, ancorchè coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato»: le norme comunitarie restano pertanto tali anche quando fanno ingresso nel nostro Paese, e prevalgono sulle norme interne sulla base del principio di “competenza”).
Nella sua interpretazione ormai consolidata, la Corte Costituzionale continua a sostenere che «con l’adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un “ordinamento” più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi». Ma quale parte della sua sovranità? La Costituzione italiana si riferisce alla “sovranità” sia all’art. 1 – stabilendo che essa appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione – che all’art. 11, il quale, come visto, consente le limitazioni di sovranità necessarie a garantire il funzionamento di un ordinamento internazionale che assicuri pace e giustizia nel mondo. Appare evidente come l’art. 1 e l’art. 11 si riferiscano, in realtà, ai due differenti aspetti propri della “sovranità”, nel suo concetto classico: l’art. 1 alla sovranità interna, ossia al rapporto tra lo Stato e quanti risiedono sul proprio territorio; l’art. 11 alla sovranità esterna, ossia ai rapporti dello Stato con gli altri Stati o organizzazioni internazionali. Varrebbe peraltro la pena di ricordare come, in sede di Commissione per la Costituente, si scelse di omettere, nella formulazione dell’art. 11, ogni esplicito riferimento all’unità europea, come invece aveva chiesto l’onorevole Lussu. Le limitazioni di sovranità dovevano riferirsi unicamente allo Stato nei suoi rapporti internazionali (ONU). L’art. 11 Cost., pertanto, non può essere interpretato nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, ossia come “copertura” di rango costituzionale alle sempre più profonde cessioni di aspetti tipici della sovranità interna in favore dell’Unione Europea. L’art. 11 non limita la sovranità del popolo, ma solo quella dello Stato in rapporto agli altri Stati.
È questa linea di separazione fondamentale tra sovranità interna ed esterna che deve fondare il rapporto con l’Unione Europea, e non certo la teoria dei “controlimiti” fatta propria dalla Corte Costituzionale, secondo la quale le norme comunitarie incontrerebbero, nella loro applicazione interna, il «solo limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione». Limiti all’ingresso delle norme internazionali e comunitarie sarebbero pertanto costituiti unicamente dai «valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano e dai diritti inviolabili dell’uomo». Si tratta di una teoria debole, che non tiene conto del fatto che la sovranità interna non riguarda soltanto i “princìpi” dell’ordinamento, ma le potestà fondamentali che caratterizzano lo Stato nei suoi rapporti con i suoi cittadini e con il territorio: legislazione, amministrazione della giustizia, moneta, politiche economiche e sociali. L’art. 11 Cost. non consentiva la rinunzia, la cessione di queste “porzioni” di sovranità – realizzate peraltro attraverso semplici leggi ordinarie al contempo sottratte ad ogni possibilità di controllo di costituzionalità.
In Germania, il Meccanismo europeo di stabilità (MES) verrà vagliato dalla Corte Costituzionale, che dovrà giudicarne la compatibilità con la Costituzione. In Italia, è stato invece immediatamente ratificato ed eseguito, senza nessuna discussione: non ci sarà su di essi nessun controllo di costituzionalità. La teoria “dualistica” è stato un artificio giuridico, un grande “racconto” che non aveva alcuna base nella nostra Costituzione e che è servito a giustificare e legittimare l’automatico adattamento dell’Italia alle sempre più invasive disposizioni dell’Unione Europea. Uscire dall’Europa è possibile. Entrarne, nel modo in cui è avvenuto, è stato invece costituzionalmente illegittimo.
In Francia, ad esempio, è previsto espressamente che «les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois» (art. 55). In Germania, invece, la ratifica del Trattato di Lisbona è avvenuta attraverso l’adozione di due leggi costituzionali, le quali sono state, peraltro, sottoposte al controllo della Corte Costituzionale tedesca in quanto ritenute in contrasto con la Costituzione. L’art. 23 della Costituzione tedesca prevede esplicitamente la partecipazione della Repubblica federale tedesca «allo sviluppo dell´Unione europea», ferma la presenza di una serie di “controlimiti” all’applicazione del diritto comunitario, il cui fondamento è, in particolare, il principio democratico, il quale deve sempre essere rispettato.
Rispetto ai meccanismi previsti da Paesi quali Francia e Germania, l’Italia aveva, evidentemente, due problemi fondamentali: da un lato, l’assenza di una espressa previsione costituzionale avente ad oggetto i rapporti con l’Unione europea; dall’altro, la natura di legge ordinaria con cui si è sempre proceduto a dare applicazione ed esecuzione ai trattati internazionali. Che l’art. 11 Cost. non fosse sufficiente a garantire una “copertura” al diritto comunitario, lo stesso legislatore ne è stato consapevole, tanto da modificare, con una legge costituzionale (L. n. 3/2001), l’art. 117 Cost., dedicato ai rapporti tra Stato e Regioni, disponendo che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Si tratta, in realtà, di una disposizione che non risolve e non garantisce un fondamento costituzionale ai trattati, tanto che, ancora oggi, la Corte Costituzionale continua ad argomentare il principio del “primato” del diritto comunitario sul diritto interno sulla base dell’art. 11 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 248/2007).
Nei rapporti con l’Unione Europea, è l’art. 11 Cost. che esclude che la norma comunitaria possa limitarsi a valere quale “legge ordinaria” nel nostro ordinamento. A partire, infatti, dalla sentenza Granital del 1984, la teoria “dualistica” ha consentito di sostenere che le norme comunitarie sono estranee al sistema italiano delle fonti ed assumono forza giuridica ad esse attribuita nell’ordinamento di origine (l’ordinamento italiano e quello europeo sarebbero «autonomi e distinti, ancorchè coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato»: le norme comunitarie restano pertanto tali anche quando fanno ingresso nel nostro Paese, e prevalgono sulle norme interne sulla base del principio di “competenza”).
Nella sua interpretazione ormai consolidata, la Corte Costituzionale continua a sostenere che «con l’adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un “ordinamento” più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi». Ma quale parte della sua sovranità? La Costituzione italiana si riferisce alla “sovranità” sia all’art. 1 – stabilendo che essa appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione – che all’art. 11, il quale, come visto, consente le limitazioni di sovranità necessarie a garantire il funzionamento di un ordinamento internazionale che assicuri pace e giustizia nel mondo. Appare evidente come l’art. 1 e l’art. 11 si riferiscano, in realtà, ai due differenti aspetti propri della “sovranità”, nel suo concetto classico: l’art. 1 alla sovranità interna, ossia al rapporto tra lo Stato e quanti risiedono sul proprio territorio; l’art. 11 alla sovranità esterna, ossia ai rapporti dello Stato con gli altri Stati o organizzazioni internazionali. Varrebbe peraltro la pena di ricordare come, in sede di Commissione per la Costituente, si scelse di omettere, nella formulazione dell’art. 11, ogni esplicito riferimento all’unità europea, come invece aveva chiesto l’onorevole Lussu. Le limitazioni di sovranità dovevano riferirsi unicamente allo Stato nei suoi rapporti internazionali (ONU). L’art. 11 Cost., pertanto, non può essere interpretato nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, ossia come “copertura” di rango costituzionale alle sempre più profonde cessioni di aspetti tipici della sovranità interna in favore dell’Unione Europea. L’art. 11 non limita la sovranità del popolo, ma solo quella dello Stato in rapporto agli altri Stati.
È questa linea di separazione fondamentale tra sovranità interna ed esterna che deve fondare il rapporto con l’Unione Europea, e non certo la teoria dei “controlimiti” fatta propria dalla Corte Costituzionale, secondo la quale le norme comunitarie incontrerebbero, nella loro applicazione interna, il «solo limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione». Limiti all’ingresso delle norme internazionali e comunitarie sarebbero pertanto costituiti unicamente dai «valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano e dai diritti inviolabili dell’uomo». Si tratta di una teoria debole, che non tiene conto del fatto che la sovranità interna non riguarda soltanto i “princìpi” dell’ordinamento, ma le potestà fondamentali che caratterizzano lo Stato nei suoi rapporti con i suoi cittadini e con il territorio: legislazione, amministrazione della giustizia, moneta, politiche economiche e sociali. L’art. 11 Cost. non consentiva la rinunzia, la cessione di queste “porzioni” di sovranità – realizzate peraltro attraverso semplici leggi ordinarie al contempo sottratte ad ogni possibilità di controllo di costituzionalità.
In Germania, il Meccanismo europeo di stabilità (MES) verrà vagliato dalla Corte Costituzionale, che dovrà giudicarne la compatibilità con la Costituzione. In Italia, è stato invece immediatamente ratificato ed eseguito, senza nessuna discussione: non ci sarà su di essi nessun controllo di costituzionalità. La teoria “dualistica” è stato un artificio giuridico, un grande “racconto” che non aveva alcuna base nella nostra Costituzione e che è servito a giustificare e legittimare l’automatico adattamento dell’Italia alle sempre più invasive disposizioni dell’Unione Europea. Uscire dall’Europa è possibile. Entrarne, nel modo in cui è avvenuto, è stato invece costituzionalmente illegittimo.
Paolo Becchi
fonte byoblu.com blog di Claudio Messora
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