A Bergamo è stato introdotto un sistema di videosorveglianza
che è composto da 10 telecamere, con inquadratura fissa, che azionano
un allarme, a seguito della rilevazione dell'impegno prolungato
dell'area virtuale contrassegnata da un'immaginaria linea di
interdizione". In particolare, il sistema si attiva in caso di impegno e
permanenza prolungata da parte di un soggetto, per oltre 30 secondi, nell'area adiacente i siti monumentali, e per oltre 60 secondi, per quella in prossimità delle sedi istituzionali.
L'allarme, di tipo ottico/acustico, si manifesta sul monitor della
postazione di controllo, richiamando, con un'allerta immediata,
l'attenzione dell'operatore di polizia locale addetto alla centrale
operativa per il quale si rendono visibili le informazioni dettagliate
dell'evento. In tali ipotesi, le immagini rilevate, che riguardano una
"superficie congrua, (…) strettamente necessaria all'efficacia del
sistema", vengono registrate, ed il Garante per la Privacy con il provvedimento
n. 136 del 21 marzo 2013 afferma che "tale sistema di
videosorveglianza, sulla base degli elementi acquisiti in atti, non
comporta, in concreto, un pregiudizio rilevante per l'interessato,
idoneo a determinare effetti particolarmente invasivi sulla sua sfera
di autodeterminazione e, più in generale, sui suoi diritti e libertà
fondamentali".
Anzi, specifica che le caratteristiche del sistema in esame nel
rilevare la presenza prolungata dell'interessato nell'area adiacente
determinati siti monumentali e sedi istituzionali puntualmente
segnalati, producono l'effetto esclusivo di richiamare l'attenzione
dell'operatore di polizia locale addetto alla centrale operativa, al
fine di favorirne un eventuale tempestivo intervento.
Dalla documentazione trasmessa in atti, non risulta che il sistema
attivi ulteriori funzionalità, anche eventualmente legate al
comportamento dell'interessato ripreso, quali, ad esempio, la capacità
di rilevare i percorsi, l'analisi audio, la geolocalizzazione o il
riconoscimento tramite incrocio con ulteriori specifici dati personali o
confronto con una campionatura precostituita Ed allora legittima tale
sistema di controllo anche perché, come sottolineato dal Garante, la dichiarata inadeguatezza delle misure di controllo alternative determinata dall'esiguità del personale impiegabile, giustifica in sostanza il trattamento dei dati personali che il Comune di Bergamo intende effettuare per le predette finalità di sicurezza urbana tramite il sistema di videosorveglianza in questione nei termini e con le modalità sopra descritte.
L'unica prescrizione che viene invocata è quella di avvisare i
cittadini della presenza di questo innovativo strumento di controllo.
Le telecamere sostituiscono da un lato gli operatori addetti al controllo
del cosìddetto ordine pubblico e dall'altro controllano ogni respiro
dell'individuo. Certo, se ti fermerai 59 secondi davanti ad un Palazzo
delle Istituzioni non scatterà alcun allarme, ma al sessantesimo
secondo... così come se ti fermerai davanti ad un monumento per 29
secondi non scatterà alcun allarme ma al trentesimo secondo...
D'altronde le azioni di vandalismo sono da contrastare,
certamente e ci mancherebbe altro, ma quanto è tollerabile un sistema
di controllo così invasivo ed estendibile anche ad azioni e gesti di non
vandalismo che il Garante della Privacy ha anche legittimato?
Marco Barone
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