mercoledì 8 maggio 2019

Elezioni Europee. The Day After. La Notte dei Lunghi Coltelli.

Giuseppe Sandro Mela.

2019-05-09.

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Nella Sezione Attualità del sito del Parlamento Europeo è comparso questo utile articolo:

Elezioni europee 2019: cosa succederà dopo? Cronologia

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Fra il 23 e il 26 maggio 2019 gli europei voteranno i nuovi 751 deputati che rappresenteranno i loro interessi per i prossimi cinque anni. Saranno proprio questi eurodeputati a eleggere la prossima Commissione europea, incluso chi la presiederà.

I partiti politici hanno scelto i propri candidati alla presidenza della Commissione europea.

Dopo le elezioni i leader europei (riuniti nel Consiglio europeo), tenendo conto del risultato delle elezioni, proporranno un possibile Presidente della Commissione europea. Il Parlamento ha dichiarato che non accetterà un candidato che non abbia partecipato al procedimento dei candidati presidente. Il Parlamento voterà la nomina del nuovo presidente a luglio.

Sono gli stati membri a dover proporre i commissari, in collaborazione con il nuovo presidente della Commissione.

I Commissari designati verranno poi esaminati dalle commissioni parlamentari responsabili delle tematiche pertinenti. L’intera Commissione europea verrò poi messa al voto della plenaria del Parlamento europeo.

La nuova Commissione europea comincerà il proprio incarico il 1° novembre 2019.

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Segnaliamo solo alcuni elementi, per favorirne la comprensione.

– La frase «I partiti politici hanno scelto i propri candidati alla presidenza della Commissione europea» non tiene conto che verosimilmente il nuovo europarlamento avrà composizione molto differente dall’attuale e saranno presenti anche gruppi parlamentari nuovi. Di conseguenza, la scelta degli Spitzenkandidat dovrebbe essere procrastinata a elezioni effettuate.

Spitzenkandidat. Bene per eleggere Juncker, male per eleggere un identitario.

The EU’s ‘democratic’ system that elected a president nobody wants

– «Dopo le elezioni i leader europei (riuniti nel Consiglio europeo), tenendo conto del risultato delle elezioni, proporranno un possibile Presidente della Commissione europea»

La scelta del nome di chi diverrà Presidente della Commissione Europea è appannaggio del Consiglio Europeo, ossia della riunione dei capi di stato o di governo. Gli schieramenti interni sono molto cambiati nel corso degli ultimi cinque anni e muteranno anche in questo 2019 a seguito delle numerose elezioni politiche in sette stati dell’Unione. Poi, anche il più piccolo degli stati può utilizzare il diritto di veto. Questa situazione genera la necessità di scegliere una personalità moderata.

– «Il Parlamento ha dichiarato che non accetterà un candidato che non abbia partecipato al procedimento dei candidati presidente». Si ricorda come codesta dichiarazione di intenti vale per il pregresso parlamento europeo, ma non vincola certamente quello che uscirà dalle urne il 26 maggio.

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Come si vede, la serie degli adempimenti formali è lunga e l’iter sarà anche contrastato e penoso.

Uno dei principali nodi è la perdita della maggioranza della coalizione tra Ppe ed S&D che ha retto l’Unione Europea per decenni. Si formerà verosimilmente una coalizione allargata, ma sarà molto difficile ignorare la presenza degli identitari sovranisti nell’europarlamento e, soprattutto, nella Commissione Europea.

Per non parlare poi del fatto che si dovrà anche tener conto del sommesso parere dei grandi mondiali.

In ogni caso, un partito popolare europeo che secondo i sondaggi dovrebbe perdere almeno quaranta seggi ed un partito socialista europeo che dovrebbe perdere circa cinquanta seggi non dovrebbero essere nella condizione di dettar legge.

Nota.

«MAGGIORANZA QUALIFICATA

La maggioranza qualificata (MQ) corrisponde al numero di voti da raggiungere, in sede di Consiglio, per adottare una decisione deliberando in conformità dell’articolo 16 del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 238 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel quadro della procedura legislativa ordinaria, il Consiglio delibera a MQ, in codecisione con il Parlamento europeo.

Il 1° novembre 2014 è stata introdotta una nuova procedura per il sistema di votazione a MQ, la regola della «doppia maggioranza». In questo caso, quando il Consiglio vota una proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la MQ viene raggiunta qualora siano soddisfatte due condizioni:

– il 55 % dei paesi dell’Unione europea (UE), ovvero 16 su 28, vota a favore,

– la proposta è sostenuta da paesi che rappresentano almeno il 65 % della popolazione totale dell’UE.

Quando il Consiglio vota su una proposta non presentata dalla Commissione o dall’alto rappresentante, la decisione è adottata se:

– il 72 % dei paesi dell’UE vota a favore,

– se questi rappresentano almeno il 65 % della popolazione totale dell’UE.»

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Come sono nominati il Presidente della Commissione e i commissari?

Il Presidente della Commissione

Il Parlamento europeo elegge il Presidente della Commissione.

Dopo le elezioni, uno dei primi compiti del nuovo Parlamento è quello di eleggere il Presidente della Commissione europea, l’organo esecutivo dell’UE. Gli Stati membri designano un candidato, tenendo però conto dei risultati delle elezioni europee. Il Parlamento deve poi eleggere il nuovo Presidente della Commissione a maggioranza assoluta (la metà dei deputati più uno). Se il candidato non ottiene la maggioranza necessaria, gli Stati membri hanno un mese di tempo per proporne un altro (il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata). In occasione delle elezioni del 2014 il Parlamento ha introdotto il sistema dei candidati capilista: ciascun partito politico europeo presenta un candidato alla carica di Presidente della Commissione e il partito che ottiene il maggior numero di voti può proporre il candidato del Parlamento per tale carica.

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I commissari

Anche i candidati alla carica di commissari della Commissione europea devono superare un severo vaglio parlamentare.

Il Consiglio, in accordo con il neo-eletto Presidente della Commissione, adotta un elenco di candidati commissari, uno per ogni Stato membro. Essi devono presentarsi dinanzi alle varie commissioni parlamentari, in base alle competenze previste per ciascuno, dopodiché ogni commissione si riunisce per elaborare una valutazione delle competenze e delle prestazioni del candidato, da trasmettere al Presidente del Parlamento. È già accaduto che una valutazione negativa abbia indotto i candidati a ritirarsi dalla procedura. L’intera Commissione, inclusi il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, deve poi essere approvata dal Parlamento con una sola votazione.

Una volta che il Presidente della Commissione e i commissari hanno ottenuto l’approvazione del Parlamento, è il Consiglio a nominarli ufficialmente, deliberando a maggioranza qualificata.

Qualora, durante il mandato della Commissione, si verifichi un cambiamento sostanziale del portafoglio di competenze di un commissario, oppure occorra nominare un nuovo commissario in caso di vacanza o in seguito all’adesione di un nuovo Stato membro, i commissari interessati compaiono ancora una volta in audizione dinanzi alle commissioni competenti.

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