Tratto da La nuova Bussola quotidiana
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-legge-omofobia-ecco-cosa-potr-accadere-6870.htm
Diamo per scontato che il Parlamento non andrà in ferie senza aver prima
approvato la legge cosiddetta antiomofobia. Diamolo per scontato perché
martedì prossimo il provvedimento viene votato in Commissione
giustizia, alla Camera, e subito dopo – probabilmente la settimana
successiva – ci sarà l’approvazione dell’Aula. Poiché finora nessuno nel
Palazzo ha espresso serie riserve verso la nuova normativa – anzi, il
testo base prossimo a essere votato viene dall' unificazione di tre
proposte di legge, una delle quali del Pdl, primo firmatario il
capogruppo Brunetta –, è da immaginare un iter rapido anche al Senato.
E’ giusto così: che cosa mai saranno quisquilie come incentivi seri allo
sviluppo, la sorte dell’Imu o dell’aumento dell’Iva, o le emergenze
sociali e di ordine pubblico per le quali non si hanno strumenti
adeguati? È tutto secondario! La priorità del momento è annientare le
discriminazioni omofobe: è questione di civiltà. Esattamente come la
legalizzazione dell’incesto, divenuta operativa col decreto legislativo
varato dal governo nei giorni scorsi (esercitando una delega votata con
legge dal precedente Parlamento nel novembre 2012) è stata presentata
come la fine della differenza tra figli di serie A e figli di serie B!
Proviamo a uscire dagli slogan? Guardiamo che cosa dice la legge che sta
per passare: in modo automatico essa estende la “legge Mancino” del
1993 alle “discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o
dall’identità di genere della vittima”. La “legge Mancino”, a sua volta,
punisce con la reclusione fino a un anno e mezzo chi “propaganda idee
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico” o istiga in
tale direzione, e con la reclusione fino a quattro anni chi istiga a
commettere o commette violenza o atti di provocazione per motivi
razziali, etnici, nazionali, religiosi. La stessa legge vieta ogni
associazione che fra i propri scopi abbia quelli appena indicati: per
chi ne fa parte la reclusione è fino a quattro anni; per chi le promuove
fino a sei anni. Il tutto è accompagnato da una serie di previsioni sul
sequestro e sulla confisca dei mezzi adoperati per compiere tali
attività. Le proposte di legge all’esame della Camera estendono queste
disposizioni, come si è detto, alle “discriminazioni motivate
dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima”.
Quale sarà l’area di applicazione della nuova disciplina? È lecito
domandarselo non solo per curiosità accademica (che pure non manca: uno
dei cardini del diritto penale è la precisione della norma
incriminatrice, e qui si va molto sul generico), ma anche per capire
come si può evitare una imputazione, per es., di propaganda di
discriminazione che abbiano questa motivazione. Il testo unificato
qualche aiuto lo fornisce, attraverso la definizione delle espressioni
che introduce nel sistema penale; all’articolo 1 chiarisce che
“orientamento sessuale” è “l’attrazione nei confronti di una persona
dello stesso sesso, di sesso opposto, o di entrambi i sessi”, e che
invece “identità di genere” è “la percezione che una persona ha di sé
come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al
proprio sesso biologico”. Chiaro? Archiviamo un sistema penale fondato,
per senso di realtà e per garanzia, su dati oggettivi. Diventano
penalmente rilevanti, con conseguenze non lievi, viste le sanzioni in
discussione, due elementi, entrambi soggettivi e transitori: la
“percezione di sé” quanto al genere, “anche se opposto al proprio sesso
biologico” e “l’attrazione” verso il proprio o l’altro o entrambi i
sessi.
Curiosità soddisfatta? Temo di no. Poiché il diritto vive se
concretamente applicato, immaginiamo qualche ricaduta delle nuove
disposizioni su casi specifici. Esempio n. 1. Il parroco organizza il
corso di preparazione al matrimonio. Spiega che la famiglia è quella
fondata sull’unione permanente fra un uomo e una donna, che non è
immaginabile altro tipo di unione, e aggiunge che non sta bene
assecondare l’ “attrazione” verso persone dello stesso sesso, o anche di
altro sesso se si tratta di persona diversa dalla propria moglie, e
infine che non funziona nemmeno la versione bisex. Di più, aggrava la
situazione quando, a domanda di un nubendo se ciò di cui parla è materia
di peccato, risponde che gli “atti impuri contro natura” costituiscono
uno dei quattro peccati che “gridano vendetta al cospetto di Dio”
(copyright: Catechismo della Chiesa cattolica). A Rocco Buttiglione una
decina d’anni fa una affermazione di questo tipo costò l’incarico di
commissario europeo; al nostro parroco, con la nuova legge, può costare
un po’ di carcere. Qualcuno mette la firma perché a nessun p.m. venga in
mente una bella incriminazione di “propaganda” fondata su
“discriminazione” per “orientamento sessuale”?
Esempio n. 2. Il docente di psicologia insegna ai suoi allievi che “la
percezione che una persona ha di sé” come appartenente a un genere
“opposto al proprio sesso biologico” è qualcosa da affrontare con
equilibrio e delicatezza, sapendo che provoca non poco disagio in cui la
vive. Ma può essere positivamente risolta, superando situazioni
difficili, come in più d’un caso è accaduto. Chi assicura che quel
docente potrebbe continuare a tenere lezione, e non trasferirsi, anche
lui, in un luogo più ristretto, nel quale riflettere con maggior tempo a
disposizione? Esempio n. 3. Riguarda chi scrive e chi pubblica
considerazioni come quelle che sto tentando. Lascio alla fantasia di chi
legge arricchire la casistica.
Attenzione: l’articolo 4 del testo Scalfarotto-Brunetta-Fiano (sono i
primi firmatari delle proposte originarie) si preoccupa saggiamente,
dopo il profilo della repressione, di quello della rieducazione. A chi
viene condannato per i fatti prima indicati viene inflitta pure una
sanzione accessoria: quella di “prestare un’attività non retribuita a
favore della collettività per finalità sociali” per un periodo fra tre
mesi e un anno. Tra tali attività, è prescritto che vi sia pure “lo
svolgimento di lavoro (…) a favore delle associazioni a tutela delle
persone omosessuali”. Dunque, per il parroco del corso pre matrimoniale,
per il docente di psicologia e per chi scrive, chiuse le porte del
carcere, si aprirebbero quelle – per es. – nobilissime dell’Arcilesbica:
qualche mese di lavoro obbligatorio e gratuito, socialmente rieducativo
ad avviso di un legislatore che mai come oggi, a destra come a
sinistra, ha mostrato tanta compattezza in questa materia.
Invito coloro che immaginano che stia scherzando a consultare il testo
omofobia sul sito della Camera. Ma invito, come meritoriamente fanno da
qualche giorno questa e altre testate, a far presente con ogni mezzo
lecito ai nostri parlamentari, che una legge del genere non è contro la
religione: è contro la libertà e la ragionevolezza.
di Alfredo Mantovano14-07-2013
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