La sentenza dei giudici fallimentari di Milano è emessa.
Con molte ombre e nessuna luce.
Alcuni soggetti potrebbero far finta di brindare ma la realtà è ben diversa da quella che si vorrebbe far credere.
Vediamo di analizzare con la dovuta attenzione la decisione del tribunale fallimentare.
I fondi internazionali hanno chiesto sostanzialmente di fermare Onorato in procinto di vendere i pezzi pregiati della sua flotta con il rischio di non garantire la continuità aziendale e conseguentemente il pagamento del bond con scadenza al 2023.
I legali dei fondi internazionali - secondo gli stessi giudici - avrebbero voluto chiedere procedure in grado di commissariare la compagnia per evitare la vendita del patrimonio ma - asserisce il tribunale - non esiste una simile fattispecie ordinamentale.
Non potevano chiedere procedure "minori" ovvero la nomina di un commissario o qualcosa di simile per garantire il rispetto dei debiti contratti dal gruppo perché la legge non lo prevede.
Hanno, dunque, dovuto chiedere al tribunale di valutare la possibilità di un fallimento prospettico, ovvero un fallimento preventivo per salvaguardare il patrimonio a favore dei creditori, compresi quelli del bond da 300 milioni, non bruscolini, in scadenza nel 2023!
Per chiederlo hanno segnalato al collegio giudicante che la prospettiva dell'insolvenza è scritta negli atti contabili.
I giudici hanno replicato: sino a questo momento Onorato ha pagato tutto quello che c'era da pagare.
Peccato, aggiungo io, che si siano dimenticati di far rilevare che deve pagare ancora 180 milioni di euro dello Stato per l'acquisto di Tirrenia. Due delle tre rate sono abbondantemente scadute, con il vergognoso silenzio e la copertura dello Stato che niente ha fatto per farsi pagare quella valanga di soldi.
Se solo lo Stato avesse rivendicato quella montagna di soldi, o se solo i giudici avessero esaminato le carte su questo capitolo, non ci sarebbe stato nemmeno da discutere.
I giudici, però, sulla richiesta di fallimento prospettico decidono di non decidere e affermano: "la norma che farà scattare la valutazione in prospettiva del fallimento entrerà in vigore ad Agosto del 2020".
Dunque, la richiesta dei fondi non può essere accolta per assenza di una norma chiara in materia di fallimento prospettico.
I giudici, però, hanno letto le carte e capiscono che la situazione è gravissima e che la denuncia dei fondi ha messo in rilievo una serie di elementi che non possono più sfuggire ai revisori dei conti della compagnia.
Il Tribunale lo dice espressamente: amministratori e revisori siete avvisati, non potete sgarrare.
Ma vi è un passaggio gravissimo nel decreto dei giudici in cui si afferma che è decisivo per il salvataggio della società il rinnovo della convenzione con lo Stato.
Un passaggio di una gravità inaudita per tre ordini di motivi:
1) la Moby non ha nessuna convenzione con lo Stato e la fusione con la Tirrenia non è mai avvenuta e quindi non si capisce cosa c'entri la convenzione con questa procedura;
2) non esiste nessuna possibilità di rinnovo della convenzione nemmeno con Cin Tirrenia perchè è vietata dalla legge, e sopratutto perché un anno fa il garante per la concorrenza ha sentenziato: è vietato qualsiasi rinnovo della convenzione;
3) è semplicemente improponibile che lo Stato possa rinnovare una convenzione ad un soggetto che non ha pagato i 180 milioni che deve allo Stato stesso e che risulterebbe senza navi adeguate per svolgere un servizio di continuità territoriale come quello da e per la Sardegna?
E allora per quale motivo i giudici hanno preso in considerazione un'ipotesi fuorilegge ipotizzando una proroga della convenzione per una società Cin, fu Tirrenia, che non può essere in alcun modo presa in considerazione perchè illegittima?
Probabilmente se avessero analizzato con più attenzione questo passaggio, che i giudici stessi ritengono decisivo nell'insolvenza, si sarebbero accorti che quell'ipotesi di proroga è inesistente e sarebbe una truffa se qualcuno solo la ipotizzasse!
A questo si aggiunge un altro passaggio che non può passare inosservato: i giudici sottolineano che Moby e Cin hanno in animo un piano per dismettere 10 navi, dicasi 10!
Si può rinnovare una convenzione ad una compagnia senza più navi?
E in effetti, in modo contraddittorio, si afferma nella decisione che con quelle vendite si possano sì pagare le banche, forse, ma a scapito della continuità gestionale e dei fondi internazionali che hanno una scadenza nel 2023!
E' per questo motivo che nel dispositivo i giudici "suggeriscono" di attivare procedure volontarie, come eventualmente il concordato preventivo.
E' una soluzione che i giudici non possono imporre, perchè non esiste la possibilità normativa che lo preveda, ma la suggeriscono caldamente.
Il concordato preventivo è la via intermedia tra il fallimento e un salvataggio autonomo: uno strumento che consente all'imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza di poter evitare la liquidazione giudiziale ( fallimento) attraverso la proposta di un piano che consenta di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale ovvero la liquidazione del patrimonio.
La sentenza è, dunque, un monito molto chiaro a Onorato e compagni: occhio a come vi muovete, adesso siete edotti sulla situazione e se volete evitare il peggio attivate procedure concordate per salvaguardare gli investitori.
C'è poco da brindare! La partita è solo rinviata e non di molto!
Con le navi migliori che andranno in Danimarca e le navi peggiori che arriveranno in Sardegna!
Ecco i passaggi cruciali della decisione dei giudici:
1)IN QUESTO MOMENTO MANCANO I PRESUPPOSTI PREVISTI PER LEGGE PER IL FALLIMENTO
"La società convenuta, che fa parte di un gruppo con circa 5800 dipendenti , e ne ha di propri superiori alle mille unità, non ha alcuna esposizione tributaria o previdenziale, avendo alcuni anni fa vinto un contenzioso tributario di rilievo ed ottenuto lo sgravio totale, non risulta incapace , allo stato, di far fronte alle obbligazioni scadute, essendo recentemente rientrata nei confronti delle banche, facendo fronte alla rata annuale del prestito contratto nel 2016.
2) INSOLVENZA PROSPETTICA, OVVERO UNO STATO IRREVERSIBILE CHE PORTERA' CON CERTEZZA ALL'INSOLVENZA PROSSIMA, LA NORMA NON E' ANCORA IN VIGORE
"Si è esaminata la possibilità di una insolvenza prospettica, cioè imminente, in uno spazio temporale inferiore all’anno. E'chiaro - sostengono i giudici - che si possa e debba ricorrere ad una procedura che presuppone l’insolvenza non solamente in caso di insolvenza conclamata e risalente, ma anche quando essa si sta per manifestare all’esterno in tutta la sua gravità.
La irreversibilità della crisi si sostanzia in una previsione negativa sulla possibilità che i crediti dell’impresa possano trovare integrale soddisfazione.
Sussiste, però una zona grigia, un momento in cui la crisi è solo intrinseca, e come fatto esterno non si manifesta ancora con inadempimenti o altri fatti esteriori.
Allora diviene importante capire, - scrivono i giudici- quando si è di fronte ad una cosiddetta insolvenza prospettica e, invece, quando si è di fronte a sola crisi di varia entità.
L’insolvenza prospettica, - secondo i giudici - creazione tutta dottrinale e giurisprudenziale, è necessariamente legata ad un orizzonte temporale molto contenuto, perché quanto più la prognosi è lontana nel tempo, tanto più si possono inserire nel meccanismo imprenditoriale fattori nuovi ed imprevedibili.
Essa è stata sdoganata integralmente come concetto previsionale dalla futura riforma che entrerà in vigore nell’agosto 2020, con un orizzonte temporale semestrale, ma è utilizzata come situazione di
pericolo che giustifica la segnalazione interna affidata all’organo di controllo, o giustifica la segnalazione esterna affidata ai grandi creditori istituzionali.
pericolo che giustifica la segnalazione interna affidata all’organo di controllo, o giustifica la segnalazione esterna affidata ai grandi creditori istituzionali.
3) IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE, FATTISPECIE FUORILEGGE CHE NON DOVEVA NEMMENO ESSERE CONSIDERATA
I giudici affermano che si è "in attesa fra otto mesi di vedere se la convenzione con lo stato Italiano sarà rinnovata, identica, diversa, o non lo sarà per nulla (elemento fondamentale ed incerto)";
4) MONITORAGGIO E STRUMENTI DI SUPERAMENTO DELLA CRISI CHE POTREBBE DIVENIRE MOLTO GRAVE
"E’ evidente - affermano i giudici- però che il gruppo, e non solo la Moby, avrebbe necessità di monitoraggio e di ricorrere a strumenti di superamento di una crisi che in prospettiva ha caratteristiche importanti e che potrebbero divenire molto gravi".
5) VENDERE LE NAVI FERMERA' LA CONTINUITA' AZIENDALE E A RISCHIO SARANNO I FONDI INTERNAZIONALI
"I margini operativi nascenti dal core business della società - ritengono i Giudici - tendono a ridursi costantemente e non potendo alzare di più le tariffe, la società sino ad ora ha provveduto a vendere alcuni tra i migliori natanti, per contrastare la carenza di liquidità conseguente e far fronte alle rate del prestito bancario del 2016.
"Per il futuro, la panacea nei confronti della crisi appare nel piano 2019-2021 sempre la dismissione di navi proprie o della controllata CIN (alla fine in caso di non rinnovo della convenzione collo Stato Italiano finirebbe per dimetterne 10!), strategia che non mostra particolare attenzione alla continuità aziendale e nemmeno immaginazione, oltre a sostenere concettualmente i timori dei bondholders, per quando i loro crediti scadranno nel 2023 , nulla più li garantirà né consentirà l’adempimento".
6) NON ESISTONO MISURE OBBLIGATORIE, ONORATO CHIEDA IL CONCORDATO
"Come è noto però ancora nella configurazione attuale, come in quella futura, il legislatore non ha avuto la volontà, pur avendolo valutato e discusso, di creare procedure “minori” obbligatorie per il debitore, essendo tutte di iniziativa dello stesso, se si esclude proprio la misura di allerta precitata.
Il collegio osserva però che l’entrata in vigore degli artt. 375,377,378 l.f. e del relativo art. 2086 e 2257 c.c.
impone anche di attivarsi senza indugio per l’adozione o l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale e che la dizione dell’articolo appare coerente colla situazione esistente nella Moby e nel suo gruppo.
7) REVISORI E AMMINISTRATORI SIETE AVVISATI
"Ciò induce a credere che il collegio sindacale - concludono i Giudici - sarà sensibile alle responsabilità cui andrebbe incontro se non supportasse il dovuto comportamento degli amministratori o non lo sollecitasse, come lo saranno gli amministratori, soprattutto ora che le condotte denunciate, di evidente conflitto di interessi in cui opera l’amministratore, di operazioni con società correlate, prive di serie garanzie di restituzione dei finanziamenti, sono state portate alla luce".
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