domenica 20 ottobre 2019

Da sapere (da ricordare):UNA VERA E PROPRIA ASSOCIAZIONE PER NEGARE IL GRANO CAPPELLI ALLA SARDEGNA

PREZZI ALLE STELLE E SARDI ESCLUSI DALLA SPARTIZIONE

Agricoltori schedati, o meglio targati, altrimenti niente "Grano senatore Cappelli".
Il ricatto "appartenenza" è il primo dei requisiti per essere ammessi alla spartizione del grano duro Cappelli salvato 30 anni fa dall'estinzione con il sapiente lavoro del produttore sardo Santino Accalai e poi scippato, con una procedura da procura della Repubblica, da un colosso nazionale, la Sis, Emilia Romagna, braccio operativo della Coldiretti Italiana!

Davide contro Golia, Santino Accalai e i produttori del campidano contro il colosso delle sementi!
Denuncia in tutti i modi quello scippo e l'arroganza spregiudicatezza di quella società emiliana venuta in Sardegna a spadroneggiare con metodi inaccettabili.
Minacciarono persino di denunciarmi se avessi continuato a raccontare quel che stava avvenendo ai danni dei produttori agricoli del grano Cappelli.
I metodi si rivelarono quelli coloniali, noi i padroni e voi gli schiavi, sottomessi a ricatti di ogni genere, dai prezzi, incrementati a dismisura e poi l'appartenenza!
Nei verbali sequestrati dall'Autorità garante della Concorrenze emerge con una chiarezza spaventosa il metodo: o sei un "targato" oppure niente.
Nell'inchiesta dell'Autorità si legge con chiarezza uno dei tanti passaggi in cui per ottenere il grano si chiede l'appartenenza al gruppo dei "targati".

SENZA "TARGA" NIENTE GRANO CAPPELLI

Il punto 69 dell'indagine è eloquente, senza il via libero del "supremo" non si va da nessuna parte:
  1. Ancora, nell’inoltro all’interno di SIS del messaggio di un commerciale che accompagna una
    richiesta di Sementi si legge:

“Questo è quello che mi ha citato amicizia con il supremo [leggi: presidente]. Vado tranquillo? È targato bene?” Da un altro scambio interno alla società si evince come sia fatta circolare anche una lista di “nominativi delle imprese agricole interessate alla semina del [Cappelli]”, cui viene aggiunta come postilla: ©... Tutti targati”.

70. La questione della “targa” ritorna in un ulteriore messaggio e-mail scambiato tra due

commerciali e avente in copia sia il presidente che il d.g. di SIS, dovesi legge: “la cosa importante è
il periodo di semina che deve essere a brevissimo e che le az ag [leggi: aziende agricole] devono
essere possibilmente “targate” o “targabili”*.

Tale messaggio rileva anche per il riferimento in esso contenuto all’opportunità di mantenere un tempo molto limitato tra consegna delle Sementi e semina, il quale pare indice di uno specifico intento da parte di SIS di fare leva sulla dipendenza tecnica dovuta ai tempi di semina.

71. Al riguardo,si richiama in primo luogo uno scambio di e-mail risalente al novembre 2017, intercorso tra SIS e un’impresa dettasi molto delusa per non aver potuto ottenere informazioni utili sulla disponibilità delle Sementi in tempi ragionevoli rispetto alla stagione di semina, In maniera simile si possono richiamare anche messaggi di altre aziende agricole: peraltro, mentre una di queste si limita a esprimere il proprio rammarico per non aver ottenuto risposta e doversi riorganizzare a stagione di semina ormai inoltrata!”, altre si mostrano ben più contrariate, fino a paventare il ricorso ad azioni legali per il perdurante mancato riscontro alle richieste di fornitura di sementi.

SEMI DI GRANO CAPPELLI SOLO PER L'EMILIA ROMAGNA

La scandalosa gestione del grano cappelli da parte della Sis si manifesta in modo ancora più grave e arbitrario quando si fissano le quote di guadagno e la distribuzione limitata al territorio dell'Emilia Romagna.
Ecco cosa scrive l'Autorità:

73. L’arbitrarietà con cui SIS dispone delle Sementi rispetto alle richieste avanzate dai Coltivatori si combina in maniera ulteriormente distorsiva con gli autonomi obiettivi di vario tipo dei consorzi agrari, ovvero le organizzazioni cooperative che di SIS sono azioniste e attraverso le quali, come già visto, l’impresa provvede in maniera preponderante alla distribuzione delle Sementi. In uno scambio di e-mail tra un commerciale di SIS e un esponente del Consorzio Agrario dell'Emilia, il secondo scrive al primo: “Ti informo in merito alle condizioni dei servizi per la distribuzione e ritiro del frumento duro Cappelli. Per il seme, chiediamo € 20/q.le che è il nostro compenso che realizziamo normalmente per la vendita del seme. Ricordo che il Cappelli va venduto sul nostro territorio in aziende che avrebbero acquistato altro seme di nostra produzione”?!

74. Dal messaggio appena citato emerge come la fornitura di Sementi venga intesa dal consorzio

agrario alla stregua di una sorta di benefit da riconoscere ai coltivatori a esso fidelizzati, tenuto conto di rapporti commerciali più ampi,in particolare per quanto riguarda la fornitura di altre sementi”. La questione appena richiamata si mostra di particolare interesse in quanto gli atti istruttori mostrano uno strettissimo legame tra SIS e i consorzi agrari in relazione allo sviluppo e gestione della filiera del grano Cappelli, nella prospettiva di quella che sembra essere a tutti gli effetti una ripartizione prestabilita e concordata tra tali soggetti delle Sementi da fornire ai coltivatori rispetto alle varie aree del territorio nazionale, di nuovo in assenza di criteri obiettivi trasparenti e condivisi, e tanto meno in adempimento di piani pubblici di politica agraria.

PREZZI + 60%

Dall'esame degli atti emerge poi la speculazione senza ritegno della Sis che incrementa del 60% il costo del grano rispetto a quanto praticava la Selet di Tuili. Monopolio e speculazione, armi letali per il mercato del grano.
L'autorità mette tutto nero su bianco:

78. I prezzi appena riportati risultano sensibilmente più elevati di quelli che i coltivatori avevano corrisposto ai precedenti licenziatari delle sementi del grano Cappelli. Dalla documentazione agli atti, infatti, risulta che gli ultimi prezzi richiesti da Selet e Scaraia sono corrisposti rispettivamente a 0,88 e 0,90 €/kg per le sementi convenzionali, e, nel caso di Scaraia, a 1,00 €/kg per quelle bio”.

L’incremento del prezzo delle Sementi avvenuto nel 2016, primo anno di esclusiva in capo a SIS, si

mostra pertanto molto significativo, in quanto corrispondente a quasi il 60% in più rispetto alla
situazione precedente. Ai fini del presente procedimento, tale incremento rileva in quanto non appare trovare giustificazioni in spese di R&S, nuova impiantistica o inedite lavorazioni sostenute dal nuovo esclusivista.

VERSO LA CONDANNA DEGLI EMILIANI PER MONOPOLIO SLEALE E RICATTO SUL MERCATO CON PREZZI ALLE STELLE E DISCRIMINAZIONI

Le argomentazioni dell'Autorità sono stringenti e le conclusioni lasciano comprendere che le condotte sono tutto fuorchè lecite.
Ecco i capi d'imputazione dell'autorità garante:

Conclusioni sui profili di illiceità delle condotte

120. Alla luce degli elementi allo stato acquisiti nell’ambito del procedimento AL/22, con la presente si confermano, precisandole, le contestazioni oggetto della comunicazione di avvio. A tale riguardo, è stata innanzitutto rilevata la sussistenza di un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale tra SIS e le controparti interessate all’acquisto delle Sementi, alla luce delle evidenze documentali e degli indici sintomatici sopra descritti.

121. Dato un siffatto squilibrio contrattuale, dalle risultanze istruttorie è emerso che SIS ha fatto leva su di esso — in particolare per l'esclusiva legale detenuta sulle Sementi in base alla Licenza CREA - per imporre ai coltivatori la stipula del Contratto-SIS, ai sensi del quale gli stessi s’impegnano a conferire il Raccolto.

SIS, inoltre, ha ritardato o definitivamente denegato la fornitura di Sementi in maniera ingiustificata, discriminando tra i coltivatori richiedenti sulla base di considerazioni del tutto sconnesse da motivazioni obiettive e leali. SIS, infine, non appena ottenuta l'esclusiva sulle Sementi ha praticato un incremento di prezzo assai significativo rispetto a quelli registrati in precedenza, risultato ingiustificato rispetto agli impegni e spese sostenuti da SIS in quel momento, procedendo a ulteriori aumenti di prezzo anche negli anni SUCCESSIVI.

122. In conclusione,si rileva come l’insieme delle condotte di SIS sia stato suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli di ampia portata sull’assetto generale delle attività d'impresa attinenti al grano Cappelli, avendo tra l’altro condizionato gli equilibri operativi, se non la stessa sussistenza, della pluralità di filiere autonomamente costituitesi prima dell’esclusiva sulle Sementi ottenuta da SIS.

Per altro verso, il vincolo imposto a mezzo del Contratto-SIS della riconsegna del Raccolto — e, più di recente, la facoltà di trattenere parte del Raccolto solo per finalità di autoproduzione di semilavorati e lavorati alimentari — ha inciso in maniera indebita anche sulla facoltà di autoproduzione e reimpiego delle Sementi (c.d. privilegio dell’agricoltore) pacificamente riconosciuta in capo ai coltivatori, i quali si sono trovati nell’impossibilità di trattenere parte delle Sementi per destinarle a successive risemine.

123. Ancora, le scelte di fornitura delle Sementi effettuate da SIS in assenza di preventive, dichiarate e verificabili valutazioni oggettive di opportunità, sono suscettibili di aver indebitamente

condizionato lo sviluppo della coltivazione del grano di varietà Cappelli sia in termini di
localizzazione geografica delle semine che di definizione dei rapporti tra tipologia convenzionale e bio delle coltivazioni.

Si rileva al riguardo che, anche ammesso che in passato siano occorse, da parte di soggetti terzi, attività suscettibili di pregiudicare la purezza varietale del grano Cappelli destinato alla produzione di semilavorati e lavorati alimentari, nulla nella Licenza-CREA autorizzava SIS ad adottare misure quali quelle poste in essere per porvi eventualmente rimedio, essendo la stessa incentrata sulla sola produzione e vendita delle Sementi.

124. Le condotte descritte, per le motivazioni sopra esposte, appaiono conclusivamente integrare

sfruttamenti abusivi della propria posizione di forza commerciale da parte di SIS, a danno dei
coltivatori interessati alla semina al raccolto di grano Cappelli. Esse appaiono quindi configurare
pratiche commerciali sleali, determinando perciò violazioni dell’art. 62, commi 1 e 2.


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